Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bisuno816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 166 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Costituzione del convenuto). Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. (171) ((173))
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 174/2013Depositata il 04/07/2013

Procedimento civile - Costituzione in giudizio del convenuto - Termine di venti giorni precedenti l'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione - Differimento automatico dell'udienza stessa ai sensi dell'art. 168-bis, comma quarto, cod. proc. civ. - Omessa previsione che il termine di venti giorni decorra dalla data di effettiva celebrazione della prima udienza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio del giusto processo e di parità delle parti - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. civ., impugnato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e al principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede che il convenuto deve costituirsi, a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, anche nell'ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. proc. civ., anziché almeno venti giorni prima della celebrazione effettiva dell' udienza. Le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione, previste nel quarto e nel quinto comma del suddetto articolo, non sono riconducibili ad una ratio comune. Infatti, la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione - attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168- bis - è correlato alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa; tale esigenza non sussiste, invece, in relazione al rinvio previsto dal quarto comma, il quale può derivare da qualunque motivo, anche fortuito e indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Infine - posto che il legislatore gode di una non irragionevole discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali - la disposizione censurata non presenta neppure una intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità, ma mira a disciplinare lo svolgimento del processo attraverso scansioni temporali al fine di salvaguardarne le esigenze di certezza. - Per l'infondatezza, anche manifesta, di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 166 del cod. proc. civ., v. le citate ordinanze nn. 134/2009, 164/1998 e 461/1997.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 166

Pronuncia 134/2009Depositata il 06/05/2009

Procedimento civile - Costituzione del convenuto - Rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione nelle ipotesi previste dall'art. 82, commi primo e secondo, disp. att. cod. proc. civ. - Possibilità per il convenuto di costituirsi venti giorni prima della nuova udienza - Omessa previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il caso di rinvio della prima udienza disposto dal giudice istruttore - Denunciata incidenza sul diritto di difesa - Asserita violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo e parità delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

È manifesta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi a ritroso dall'udienza fissata a norma dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. proc. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 82, primo e secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., anziché dall'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Il rimettente, infatti, con riferimento alle asserite violazioni degli artt. 3 e 24 Cost., non ha addotto elementi idonei a superare il convincimento già manifestato dalla Corte con l'ordinanza n. 461 del 1997, poi confermata con ordinanza n. 164 del 1998. Le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168- bis , cod. proc. civ. non sono, infatti, riconducibili ad una ' ratio ' comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168- bis citato, è correlata all'esigenza fondamentale di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo ' thema decidendum ' fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto nel quarto comma del predetto articolo, il quale può derivare da qualunque motivo anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Va escluso, poi, che la disciplina censurata violi il diritto di difesa, "poiché la garanzia di tale diritto non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia". Del pari va escluso, infine, il contrasto con l'art. 111 Cost., non essendo configurabile alcuna "compressione" nell'esercizio delle attività difensive. - Questione già dichiarata manifestamente infondata con ordinanze, citate, n. 461/1997 e n. 164/1998. - Vedi, pure, ordinanza, citata, n. 900/1988, sull'esclusione, da parte della disciplina censurata, della violazione del diritto di difesa. - Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, vedi, citate, ex plurimis , sentenza n. 221/2008 e ordinanza n. 101/2006.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 166

Pronuncia 57/2006Depositata il 10/02/2006

ORD. 57/06. PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI - COSTITUZIONE FINO A DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE QUANDO LA STESSA SIA STATA DIFFERITA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEL CONVENUTO A SEGUITO DEL DIFFERIMENTO DELL'UDIENZA, LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA MOTIVAZIONE SULL'IMPOSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LA NORMA IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il convenuto, in ipotesi di abbreviazione dei termini ex art. 163- bis , secondo comma, cod. proc. civ., possa costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione quando la stessa sia stata differita ai sensi dell'art. 168- bis , quinto comma, dello stesso codice. La questione è infatti sollevata in modo perplesso, giacché il remittente sostiene che la norma impugnata - mentre distingue i termini per la costituzione del convenuto rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione, secondo che vi sia stato o meno il provvedimento presidenziale di abbreviazione - non «sembra» operare alcuna differenziazione rispetto all'udienza differita ex art. 168- bis , quinto comma, del codice di rito, prescrivendo in ogni caso la costituzione almeno venti giorni prima di tale udienza, e comunque, il rimettente, affermando che, pur se l'abbreviazione del termine a difesa «provoca la variazione, automatica ed a catena, di tutti i successivi termini che il codice di procedura impone alle parti per lo svolgimento delle ulteriori operazioni caratterizzanti la fase introduttiva del giudizio di cognizione, la formulazione letterale della norma non sarebbe agevolmente superabile, si arresta di fronte al dato meramente letterale della norma, senza neppure tentare - nel rilevato silenzio della legge e in assenza di un "diritto vivente" - una ricostruzione sistematica dell'istituto che ne consenta una diversa interpretazione ricavandola dai principi, sottraendosi quindi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione. - Sulla necessità, per il giudice a quo , di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione, v. le citate ordinanze n. 420 e n. 427/2005.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 166

Pronuncia 389/2005Depositata il 14/10/2005

ORD. 389/05. ESECUZIONE FORZATA (IN GENERE) - OPPOSIZIONE DI TERZO ALL?ESECUZIONE - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI VENTI GIORNI PRIMA DELL?UDIENZA FISSATA DAL GIUDICE DELL?ESECUZIONE, O AL PIÙ TARDI ALLA STESSA UDIENZA, CON AVVERTIMENTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE I SUDDETTI TERMINI IMPLICA LE DECADENZE DI CUI ALL?ART. 167 COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE A PENA DI NULLITÀ - IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE ORDINARIA INTRODOTTI CON CITAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN ERRONEO E APODITTICO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INSUSSISTENZA DI UN VINCOLO PER IL LEGISLATORE A CONFORMARE IN MODO UGUALE PROCEDIMENTI DIFFERENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Non è fondata, in riferimento all?art. 3 della Costituzione, la questione do legittimità costituzionale degli articoli: a) 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; c) 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; d) nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza. La questione è infatti sollevata sulla base di una premessa apodittica ed erronea ? quella secondo cui nel processo al quale dà luogo l?opposizione di terzo all?esecuzione, in forza dell'applicabilità all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, fissata a norma dell'art. 619, dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., sarebbero applicabili sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale, sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine ? in quanto, da un lato, risulta totalmente omessa ogni considerazione della peculiarità dell?udienza che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione; dall?altro, il rinvio contenuto nell'art. 185 disp. att. all'art. 183 del codice non può essere inteso altrimenti che come materiale?recettizio, e cioè come rinvio al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di ?modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate?, e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, mentre la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda la diversa disciplina manifestamente irragionevole.

Parametri costituzionali

Pronuncia 46/2002Depositata il 06/03/2002

Esecuzione forzata - Opposizione di terzo - Ricorso introduttivo - Invito all?opposto a costituirsi, con avvertimento della decadenza in caso di costituzione oltre i termini, ovvero nullità del ricorso carente di tale avvertimento; ed eventuali domande riconvenzionali dell?opposto - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

Parametri costituzionali

Pronuncia 351/2001Depositata il 06/11/2001

Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Udienza di comparizione davanti al giudice istruttore - Costituzione del convenuto e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coniugi al presidente - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento rispetto al giudizio di separazione con lesione del diritto di difesa del convenuto e pregiudizio dell'unità familiare - Assenza della necessaria pregiudizialita' della questione - Manifesta inammissibilita'.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quo' dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo. - Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000. M.F.

Norme citate

Pronuncia 164/1998Depositata il 08/05/1998

ORD. 164/98. PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - DIFFERIMENTO DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - TERMINE PER LA PREDETTA COSTITUZIONE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DI QUEST'ULTIMO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata con l'ord. n. 461 del 1997, nella quale la Corte ha ritenuto che le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis, cod. proc. civ. non siano riconducibili ad una 'ratio' comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168-bis citato, e' correlata all'esigenza fondamentale di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo 'thema decidendum' fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto nel quarto comma del predetto articolo, il quale puo' derivare da qualunque motivo anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. - V., pure, O. n. 900/1988, nella quale si osserva che la garanzia del diritto di difesa <<non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>>. red.: G. Leo

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 166

Pronuncia 461/1997Depositata il 30/12/1997

ORD. 461/97. PROCESSO CIVILE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO VENTI GIORNI PRIMA DI TALE UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA LESIONE ALTRESI' DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPOSSIBILITA' DI RICONDURRE LE FATTISPECIE DI CUI AL QUARTO ED AL QUINTO COMMA DELL'ART. 168-'BIS' COD. PROC. CIV. AD UNA 'RATIO' COMUNE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratio' comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresi' escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come la Corte ha piu' volte affermato, <<la garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <<la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facolta' e di poteri processuali>>. red.: G. Leo

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.