Articolo 352 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Decisione).
Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, ((il giudice)), quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori: ((178))
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
All'udienza la causa e' trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza e' depositata entro sessanta giorni.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 333/2002Depositata il 09/07/2002
Processo civile - Giudizio di appello - Immediata precisazione delle conclusioni, anche nell?ipotesi in cui l?appellato si sia costituito nella stessa udienza di comparizione - Ritenuta esclusione del potere di fissare una nuova udienza - Asserita irragionevole diversità di trattamento in danno dell?appellante, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Mancata considerazione di una ragionevole interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità - per mancata valutazione, da parte del rimettente, di ogni ragionevole interpretazione della norma denunciata in senso conforme al sistema processuale complessivamente considerato e ai valori costituzionali - della questione di legittimità dell'art. 352, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, anche nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia costituita, difendendosi, la parte appellata.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 352
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.