Articolo 61 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Consulente tecnico).
Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione)) al presente codice.
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