Pronuncia 40/1961

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi: 1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 4 febbraio 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'11 febbraio 1961 ed iscritto al n. 3 del Registro ricorsi del 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione della Valle d'Aosta, sorto a seguito della deliberazione 6 dicembre 1960, n. 8921/2, della Giunta regionale della Valle d'Aosta, con la quale è stato sciolto, per motivi di ordine pubblico, il Consiglio comunale di Champorcher; 2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 4 febbraio 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'11 febbraio 1961 ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi del 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione della Valle d'Aosta, sorto a seguito della deliberazione 6 dicembre 1960, n. 3902/1, della Giunta regionale della Valle d'Aosta, con la quale è stata sciolta l'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea e nominato un Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione. Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione della Valle d'Aosta; udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del Giudice Antonino Papaldo; uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per il Presi dente della Regione della Valle d'Aosta.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe: dichiara che lo scioglimento dei Consigli dei Comuni e degli altri enti locali della Valle d'Aosta, quando sia determinato da motivi di ordine pubblico, è di competenza diretta dello Stato; annulla, in conseguenza, i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta del 6 dicembre 1960, con i quali vennero sciolti il Consiglio comunale di Champorcher e l'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Antonino Papaldo

Data deposito: Tue Jul 11 1961 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 40/61 A. COMUNI E PROVINCIE - SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI PER MOTIVI D'ORDINE PUBBLICO - CONCETTO D'ORDINE PUBBLICO.

Ai fini dello scioglimento dei Consigli comunali il concetto di ordine pubblico e' quello che attiene soltanto alla sicurezza e alla quiete pubblica, in quanto la tutela costituzionale delle autonomie locali postula criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti. (Nella specie la Regione sosteneva che si dovesse accogliere una "accezione lata" del concetto di ordine pubblico, comprensiva non soltanto della tutela della quiete e della sicurezza pubblica, ma anche della tutela del buon funzionamento degli uffici pubblici e del prestigio degli organi amministrativi, si' da far rientrare nella nozione anche l'impossibilita' morale che l'organo preposto all'amministrazione di un ente locale - il Consiglio comunale - continui ad esercitare le funzioni allorche' la maggioranza dei suoi componenti risulti sottoposta a procedimento penale).

Norme citate

  • regio decreto-Art. 323

SENT. 40/61 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - STATUTO REGIONALE - ART. 43 - INTERPRETAZIONE.

Il primo comma dell'art. 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta attribuisce alla Regione il controllo sugli atti e non anche quello sugli organi. Il secondo comma dello stesso articolo, che demanda alla Giunta regionale la facolta' di sciogliere i consigli dei Comuni e degli altri enti locali, deve essere interpretato non come espressione ed applicazione di un principio generale, secondo cui tutti i poteri in questa materia spetterebbero alla Regione, ma come norma che deve essere inserita nel sistema tracciato dallo Statuto in ordine ai rapporti che in materia intercorrono fra Stato e Regione. Ai fini della interpretazione dell'art. 43 dello Statuto della Valle d'Aosta non giovano i sussidi dell'interpretazione letterale. Ne' giova il richiamo dell'art. 7 del D.L. Lgt. 7 settembre 1945, n. 545, sia perche' il sistema previsto dal citato decreto non e' stato trasportato di peso nello Statuto, sia perche' l'art. 43 dello stesso Statuto non contiene la specificazione che si leggeva nella disposizione del cit. D.L. Lgt. del 1945.

Norme citate

  • decreto legislativo luogotenenziale-Art. 7

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 43

SENT. 40/61 C. REGIONE VALLE D'AOSTA - CONSIGLI COMUNALI - SCIOGLIMENTO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - DELEGA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - LIMITI.

L'art. 44 dello Statuto della Valle d'Aosta attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di provvedere, per delegazione del Governo della Repubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico. Il potere di scioglimento degli organi degli enti locali per motivi d'ordine pubblico non puo' ritenersi compreso nella delega quando per le leggi statali (che per i casi di scioglimento sono espressamente richiamate nel secondo comma dell'art. 43 dello Statuto della Valle) il provvedimento deve essere adottato con atto del Capo dello Stato, essendo ovvio che i provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 44 sono quelli che competono alle autorita' locali.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 43
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44

SENT. 40/61 D. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - PROVVEDIMENTO PARZIALMENTE ILLEGITTIMO - ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.

Non rientra nei poteri della Corte costituzionale esaminare se - eventualmente - il provvedimento, impugnato per incompetenza dell'organo che l'ha emanato, possa restare ugualmente in piedi anche quando, venendo meno la sua base di legittimita' per una parte dei motivi su cui esso si basava, ne sia rimasta integra un'altra parte, sufficiente a giustificare il provvedimento stesso. Se questo, talvolta, puo' avvenire in sede di giudizio sulla legittimita' degli atti amministrativi, non puo' verificarsi in sede di conflitto di attribuzione dove, accertata che sia l'incompetenza di un'Autorita', il relativo atto deve essere annullato, salvo per l'Autorita' stessa la possibilita' di rinnovarlo nell'ambito della propria competenza, se legittimo.

Norme citate

  • deliberazione giunta regione Valle d'Aosta-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 43
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44

SENT. 40/61 E. REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - CONSIGLI COMUNALI - SCIOGLIMENTO - COMPETENZA.

Secondo una esatta interpretazione degli artt. 43 e 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, tratta dal sistema dello Statuto stesso, e' da ritenere che lo scioglimento degli organi degli enti locali della Regione compete alla Regione quando causa del provvedimento sia la persistente violazione della legge ed allo Stato quando la causa risiede nella tutela dell'ordine pubblico. (Nella fattispecie sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta il 6 dicembre 1960, con quali vennero sciolti il Consiglio comunale di Champorcher e l'Amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea).

Norme citate

  • deliberazione giunta regione Valle d'Aosta-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 43