Pronuncia 159/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1969 dal tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Di Cicco Pucci Luigi ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice penale sollevata, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Wed Nov 18 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 159/70 A. STAMPA - COD. PEN., ART. 725 - COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - RIVENDITORI DI GIORNALI - OBBLIGO DI ESCLUDERE DALLA DIFFUSIONE LE PUBBLICAZIONI CONTRARIE ALLA PUBBLICA DECENZA - NON VIOLA IL DIVIETO DI CENSURA PREVENTIVA EX ART. 21, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'.

L'art. 725 c.p. non contrasta con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione. Invero la cernita imposta ai rivenditori di giornali, al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non ricade sotto l'ambito d'applicazione della norma costituzionale invocata, la quale concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).

Parametri costituzionali

SENT. 159/70 B. STAMPA - COD. PEN., ART. 725 - COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - RIVENDITORI DI GIORNALI - OBBLIGO DI ESERCITARE UN SOMMARIO ESAME DIRETTO AD ELIMINARE DALLA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI CHE OFFENDANO LA PUBBLICA DECENZA - FINALITA' - TUTELA DELLE REGOLE DI PUDICIZIA E DI COSTUMATEZZA - ASSERITA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 725 c.p. non realizza una generica limitazione alla liberta' di stampa: i rivenditori di giornali sono tenuti infatti ad esercitare un esame sommario, diretto ad eliminare dalla diffusione quelle pubblicazioni che offendono in maniera appariscente la pubblica decenza. La tutela, cosi' assicurata, delle regole di pudicizia e di costumatezza che la civile convivenza esige siano da tutti osservate, non si traduce quindi in una limitazione della liberta' di pensiero.

Parametri costituzionali

SENT. 159/70 C. STAMPA - COSTITUZIONE, ART. 21, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - CENSURA PREVENTIVA - NATURA - COMPETENZA RISERVATA AGLI ORGANI DELLO STATO - FORMA E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO.

Il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione, concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitino autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).

Parametri costituzionali