Pronuncia 61/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 14 ed il 25 maggio 1970 dal tribunale di Spoleto nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Onori Alberta, Conti Giovanni, Nemi Ferruccio, Cecchini Fosco ed altri, iscritte ai nn. 287, 288, 289, 290 e 291 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970. Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi. Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione; Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 159 del 12 novembre 1970, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione; che non vengono addotti argomenti nuovi; Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 159 del 12 novembre 1970. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Mon Mar 22 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BRANCA

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Massime

ORD. 61/71. STAMPA - COD. PEN., ART. 725 - COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - RIVENDITORI DI GIORNALI - OBBLIGO DI ESCLUDERE DALLA DIFFUSIONE LE PUBBLICAZIONI CONTRARIE ALLA PUBBLICA DECENZA - NON VIOLA IL DIVIETO DI CENSURA PREVENTIVA EX ART. 21, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INDONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 725 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, senza che siano stati addotti nuovi motivi, e gia' dichiarata non fondata con sent. n. 159 del 1970.

Parametri costituzionali