Pronuncia 166/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1972 dal tribunale de L'Aquila sul ricorso elettorale di Biasone Pantaleone contro Mancini Luigi, con l'intervento di Tenaglia Ettore, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972. Visto l'atto di costituzione di Tenaglia Ettore; udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli; uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Filippo Lubrano, per il Tenaglia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE A) dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio della difesa del sig. Mancini Luigi; B) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per "i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito: Tue Nov 28 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 166/72 A. ELEZIONI - GIUDIZI DI CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - APPLICABILITA' DELL'ART. 170 DEL COD. PROC. CIVILE. (T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82; LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1147).

Anche ai giudizi di contenzioso elettorale amministrativo deve ritenersi applicabile la disposizione dell'art. 170 c.p.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 82 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147.

Norme citate

SENT. 166/72 B. ELEZIONI - REQUISITI POSITIVI E NEGATIVI DI ELEGGIBILITA' - RISERVA DI LEGGE EX ART. 51 DELLA COSTITUZIONE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - COSTITUISCONO ECCEZIONI AL PRINCIPIO ENUNCIATO NEL PRECETTO - CONSEGUENZE: NECESSITA' DI STRETTA INTERPRETAZIONE E DI ESATTA E PRECISA TIPIZZAZIONE LEGISLATIVA.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le cause di ineleggibilita' sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate. E' vero che l'art. 51 Cost. rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilita', i quali possono essere cosi' positivi come negativi od ostativi; ma, proprio perche' questi ultimi, risolvendosi in cause di ineleggibilita', formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dello stesso art. 51, del libero accesso, in condizione di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, e' necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto piu' possibile, situazioni di persistente incertezza. Cfr.: sentt. nn. 46 e 108 del 1969, nn. 38 e 189 del 1971, n. 58 del 1972.

Parametri costituzionali

SENT. 166/72 C. REGIONI ORDINARIE - CONSIGLI REGIONALI - ELEZIONI - LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108, ART. 5, N. 7 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PER "I CAPI DEGLI UFFICI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI DELLO STATO NELLA REGIONE, COLORO CHE NE FANNO LE VECI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO" - INDETERMINATEZZA ED ELASTICITA' DELLA SITUAZIONE OSTATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". La disposizione, infatti, stabilisce nella parte in cui dispone l'ineleggibilita' a consigliere regionale per "i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento" - oltre tutto, senza precedenti e senza attuale riscontro nell'intera legislazione elettorale italiana, se si prescinde da una disposizione, sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20 marzo 1951, n. 29 - una causa di ineleggibilita' dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni piu' diverse, come invece all'opposto di applicazioni pratiche variamente restrittive, circoscritte ad una parte soltanto delle ipotesi che potrebbero egualmente, in astratto, giustificare ragionevolmente la ineleggibilita' a consigliere regionale.

Norme citate

  • legge-Art. 5 N. 7

Parametri costituzionali