Pronuncia 166/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1972 dal tribunale de L'Aquila sul ricorso elettorale di Biasone Pantaleone contro Mancini Luigi, con l'intervento di Tenaglia Ettore, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972. Visto l'atto di costituzione di Tenaglia Ettore; udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli; uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Filippo Lubrano, per il Tenaglia.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE A) dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio della difesa del sig. Mancini Luigi; B) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per "i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Vezio Crisafulli
Data deposito: Tue Nov 28 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI
Massime
SENT. 166/72 A. ELEZIONI - GIUDIZI DI CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - APPLICABILITA' DELL'ART. 170 DEL COD. PROC. CIVILE. (T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82; LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1147).
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 170
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
SENT. 166/72 B. ELEZIONI - REQUISITI POSITIVI E NEGATIVI DI ELEGGIBILITA' - RISERVA DI LEGGE EX ART. 51 DELLA COSTITUZIONE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - COSTITUISCONO ECCEZIONI AL PRINCIPIO ENUNCIATO NEL PRECETTO - CONSEGUENZE: NECESSITA' DI STRETTA INTERPRETAZIONE E DI ESATTA E PRECISA TIPIZZAZIONE LEGISLATIVA.
Parametri costituzionali
SENT. 166/72 C. REGIONI ORDINARIE - CONSIGLI REGIONALI - ELEZIONI - LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108, ART. 5, N. 7 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PER "I CAPI DEGLI UFFICI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI DELLO STATO NELLA REGIONE, COLORO CHE NE FANNO LE VECI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO" - INDETERMINATEZZA ED ELASTICITA' DELLA SITUAZIONE OSTATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
- legge-Art. 5 N. 7