Pronuncia 456/1987
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle conces sioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1983 dal Pretore di Teano e il 5 gennaio 1984 dal Pretore di Spilimbergo, iscritte rispettivamente al n. 164 del registro ordinanze 1983 e al n. 243 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1983 e n. 218 dell'anno 1984; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Teano, con ordinanza del 28 gennaio 1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione amministrativa, equiparandolo al porto d'armi abusivo, il fatto di chi porta un fucile ad uso di caccia per il quale abbia conseguito regolare licenza di porto d'armi, senza, però, aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del rilascio; e che un'analoga questione ha sollevato anche il Pretore di Spilimbergo, con ordinanza del 5 gennaio 1984, denunciando il combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; Considerato che i giudizi, concernendo questioni sostanzialmente identiche, vanno riuniti; che analoghe questioni sono state già decise nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 158 del 1986, senza che i giudici a quibus adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Teano con ordinanza del 28 gennaio 1983; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Spilimbergo con ordinanza del 5 gennaio 1984. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Giovanni Conso
Data deposito: Thu Dec 03 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: SAJA
Massime
ORD. 456/87. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - PORTO DI FUCILE AD USO DI CACCIA - OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - EQUIPARAZIONE A PORTO D'ARMI ABUSIVO - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 699 COD.PEN.; 7, TERZO COMMA, L. 2 OTTOBRE 1967, N. 895; 15 L. 14 OTTOBRE 1974, N. 497; 54 D.P.R. 20 MARZO 1953, N. 112; 8 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641. - ART. 3 COST.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
- codice penale-Art. 699
- legge-Art. 7, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 8
- legge-Art. 15