Pronuncia 946/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1986 dal Pretore di Sant'Arcangelo nel procedimento penale a carico di Guarini Nicola, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie spceciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Sant'Arcangelo ha denunciato, con riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 699 c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in quanto "contempla ed assoggetta a sanzione penale, equiparandolo a porto abusivo d'arma, il comportamento di chi porta con sé un fucile per uso caccia munito di regolare licenza, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del rilascio", per asserita violazione dell'art. 3 Cost., stante che per analoghe omissioni di versamenti di tasse, non sono previste sanzioni penali; Considerato che in relazione all'analoga fattispecie dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa annuale di concessione governativa questa Corte ha reiteratamente (sent. n. 272 del 1974 e ord. n. 158 del 1986) dichiarato non fondata la relativa questione: che nell'ordinanza di remissione non sono contenuti motivi o argomentazioni nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la propria surricordata giurisprudenza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 c.p. e 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sant'Arcangelo con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Fri Jul 29 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 946/88. REATO IN GENERE - LICENZA DI PORTO D'ARMA DA CACCIA - MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PENALE - EQUIPARAZIONE AL PORTO ABUSIVO D'ARMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Questione gia' dichiarata non fondata. - V. S. n. 272/1974, O. n. 158/1986.

Norme citate