Pronuncia 223/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale, e della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da esecuzione all'art. IX del trattato stesso, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Venezia Pietro contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visti gli atti di costituzione di Venezia Pietro e del Governo degli Stati Uniti d'America, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi gli avvocati, Mario Salerni per Venezia Pietro, Giuseppe Frigo e Giorgio Luceri per il Governo degli Stati Uniti d'America, e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale; b) Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 27 giugno 1996. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Thu Jun 27 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 223/96. ESTRADIZIONE - REATI PUNITI CON LA PENA CAPITALE SECONDO LE LEGGI DELLO STATO RICHIEDENTE - CONCESSIONE DELL'ESTRADIZIONE SUBORDINATA AD <<ASSICURAZIONI>> PRESTATE DA DETTO STATO (NELLA SPECIE: GLI STATI UNITI D'AMERICA), RITENUTE <<SUFFICIENTI>> DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DI NON INFLIGGERE LA PENA DI MORTE O DI NON FARLA ESEGUIRE SE GIA' INFLITTA - LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, CON INCIDENZA, IN PARTICOLARE, SUL BENE ESSENZIALE DELLA VITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 27, quarto comma, Cost., l'art. 698, comma 2, cod. proc. pen., e la legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato ora citato, ove si stabilisce la negazione dell'estradizione qualora il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, salvo che quest'ultima <<non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte, oppure, se inflitta, a non farla eseguire>>, in quanto - pur se il procedimento delineato dall'art. 698, comma 2, censurato, che si impernia su un duplice vaglio, espletato, caso per caso, dall'autorita' giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia circa la <<sufficienza>> delle predette garanzie, offre, in astratto, il vantaggio di una politica flessibile da parte dello Stato richiesto, consentendo adattamenti, nel tempo, in base a considerazioni di politica criminale - nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte e' sancito dalla Costituzione, la formula delle <<sufficienti assicurazioni>>, ai fini della concessione dell'estradizione per fatti in ordine ai quali e' stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, non e' costituzionalmente ammissibile. Il divieto contenuto nell'art 27, quarto comma, Cost., ed i valori ad esso sottostanti, primo fra tutti il bene essenziale della vita, impongono, infatti, una garanzia assoluta. - Cfr., altresi', S. n. 54/1979, nella quale la Corte ha affermato che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene <<che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace>> e' di per se' lesivo della Costituzione. red.: G. Leo