Pronuncia 98/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 188, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1997 dal pretore di Modena, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 273, primo periodo, del r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole "in istato di insolvibilità" e dell'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole "l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale". Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito: Mon Apr 06 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 98/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO NEGLI STABILIMENTI DI PENA - OBBLIGO DI RIMBORSO - NON TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE DEL PROCESSO PENALE - NON TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 188, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale - in quanto, pur non potendosi disconoscere che quella delle spese processuali e' materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, e' dotato della piu' ampia discrezionalita', una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l'istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non puo' non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali. Invero, la pretesa che tale obbligazione mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga attratta nell'orbita dell'art. 27 Cost. contraddice il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative, dato che si e' in presenza di una obbligazione che non puo' non partecipare del carattere della personalita' che e' proprio di tutte le pene, nessuna delle quali e' trasmissibile agli eredi, non essendo questi autori del reato e non avendo in alcun modo dato causa al processo penale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere altresi' dichiarata la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 273 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, a norma del quale l'iscrizione degli articoli di credito nel registro del campione penale e' annullato se il condannato e' deceduto in stato di insolvibilita' da accertarsi con dichiarazione della giunta municipale. Infatti, tale disposizione, consentendo la trasmissione dell'obbligazione per spese processuali agli eredi del condannato solvibile, contrasta, al pari dell'art. 188 cod. pen., con il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative (art. 3 Cost.) e con il principio, risultante dall'art. 27 Cost., secondo il quale anche le sanzioni economiche accessorie alla pena hanno carattere personale. - Sulla discrezionalita' del legislatore in materia di spese processuali, v., da ultimo, S. n. 45/1997. - Cfr., altresi', S. n. 30/1964; 167/1963; 342/1991. red.: G. Leo

Norme citate