Pronuncia 98/1998
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 188, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1997 dal pretore di Modena, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 273, primo periodo, del r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole "in istato di insolvibilità" e dell'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole "l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale". Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Carlo Mezzanotte
Data deposito: Mon Apr 06 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 98/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO NEGLI STABILIMENTI DI PENA - OBBLIGO DI RIMBORSO - NON TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE DEL PROCESSO PENALE - NON TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE PARZIALE.
Norme citate
- codice penale-Art. 188, comma 2
- regio decreto-Art. 273 I PERIODO
- regio decreto-Art. 273 II PERIODO