Pronuncia 352/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2738, secondo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale di Bergamo nel procedimento vertente tra I. L. s.p.a. e L. A. con ordinanza del 22 aprile 2004, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Fri Dec 03 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Procedimento civile - Efficacia del giuramento decisorio - Potere del giudice civile di conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento dei danni in caso di intervenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali violati - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza - Erronea premessa interpretativa - Manifesta inammissibilità della questione.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., impugnato nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento dei danni ove sia intervenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il giudice a quo ha, infatti, omesso di indicare i parametri costituzionali violati - peraltro neppure desumibili in modo implicito dal contesto dell'ordinanza di rimessione - e di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della questione. Tali carenze assorbono l'erronea premessa interpretativa da cui muove il rimettente, il quale trascura di verificare se il combinato disposto degli artt. 2738, secondo comma, primo periodo, cod. civ. (che riconosce alla parte non ammessa a provare il contrario la tutela risarcitoria «nel caso di condanna penale per falso giuramento») e 445, comma 1- bis , ultimo periodo, cod. proc. pen. (secondo cui «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna») consenta di ritenere che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta per falso giuramento della parte, il giudice civile possa conoscere di detto reato al fine del risarcimento dei danni. Sull'esigenza che i parametri costituzionali asseritamente violati siano, a pena di manifesta inammissibilità della questione, almeno desumibili dal contesto dell'ordinanza di rimessione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 99/1977, ordinanze n. 277/2006 e n. 252/2000. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 64/2009, ordinanze n. 146/2010, n. 85/2010, n. 190/2009 e n. 312/2008.