Pronuncia 214/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice penale, come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Tribunale ordinario di Imperia nel procedimento penale a carico di G.F. con ordinanza del 22 novembre 2013, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata dell'art. 135 del codice penale, come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Imperia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. F.to: Sabino CASSESE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito: Fri Jul 18 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASSESE

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Massime

Reati e pene - Sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria - Coefficiente di ragguaglio - Elevazione del valore giornaliero minimo della pena detentiva dai precedenti euro 38 agli attuali euro 250 - Asserita violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Asserita violazione del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del reato - Richiesta di sostituire, con effetti limitati all'istituto della sostituzione delle pene detentive brevi, il coefficiente di ragguaglio di 250 euro con quello di 97 euro - Scelta riservata al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della disposizione combinata degli artt. 135 cod. pen. (come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009) e 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che, ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria, il valore giornaliero della pena detentiva non possa essere inferiore ad euro 250, anziché ad euro 97. Il rimettente chiede di sostituire il censurato coefficiente di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie con quello di 97 euro, individuato applicando al precedente coefficiente (di 38 euro) un aumento percentuale pari a quello massimo che avrebbe dovuto essere apportato, in termini reali, alle pene pecuniarie in forza dei criteri di delega di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 94 del 2009, rimasta inattuata. In tal modo, tuttavia, il giudice a quo invoca un intervento sostitutivo che comporta scelte di politica criminale riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, atteso che la scelta di modificare il rapporto tra pena detentiva e pena pecuniaria oltre i limiti necessari a compensare la svalutazione monetaria (che è alla base dei criteri di delega innanzi indicati) rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa. - Sulla inammissibilità delle questioni che richiedono interventi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 134/2012 e 36/2012.

Norme citate