Pronuncia 15/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, nel procedimento penale a carico di S. E., con ordinanza del 27 novembre 2018, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito: Tue Feb 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

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Massime

Reati e pene - Sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria - Coefficiente di ragguaglio - Applicazione del tasso giornaliero previsto dal codice penale (250 euro) anziché di quello più favorevole dettato per il procedimento per decreto penale (75 euro) - Denunciata disparità di trattamento tra imputati di fatti di reato identici e contrasto con la funzione rieducativa della pena - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni - Auspicio per un intervento del legislatore.

Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 135 cod. pen., nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il giudice a quo da un lato censura una disposizione destinata ad operare in una pluralità di ipotesi - dalla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel caso previsto dall'art. 2, comma 3, cod. pen., alla determinazione del limite massimo di pena che consente i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna ai sensi, rispettivamente, degli artt. 163, comma 1, e 175, comma 2, cod. pen. - del tutto distinte rispetto alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, che viene in considerazione nel procedimento a quo e, dall'altro, omette di censurare la disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto. È comunque auspicabile che il legislatore intervenga a porre rimedio alla eccessiva onerosità, per molti condannati, della sostituzione della pena pecuniaria, nel quadro di un complessivo intervento volto a restituire effettività a essa, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. ( Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2019 e n. 131 del 1979 ).