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Articolo 484 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Giudice dell'esecuzione). L'espropriazione e' diretta da un giudice. La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. (88) (90) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). ((90)) Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
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