Articolo 669-quaterdecies - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Ambito di applicazione)
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalla leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi' ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo (67) (72) (123) (129) ((175))
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