Articolo 669-septies - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Provvedimento negativo) L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. ((La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva)). (67) (72)
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