Articolo 669-terdecies - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) ((Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore)). ((113a)) ((115)) ((116)) Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo' far parte il guidice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla Corte d'Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'Appello piu' vicina. (88) (90) Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738. ((Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice)). ((113a)) ((115)) ((116)) Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione. (67) (71) (72)
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