Articolo 391-ter - CODICE PROCEDURA PENALE
(Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni).
la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
La dichiarazione e' allegata alla relazione.
Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
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Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile.
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Massime della Corte Costituzionale
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.