Articolo 420-quater - CODICE PROCEDURA PENALE
(Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato).
Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non e' presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.
l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sara' riaperto davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.
Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo' piu' essere revocata.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.