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Articolo 464-bis - CODICE PROCEDURA PENALE

Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato ((, anche su proposta del pubblico ministero,)) puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. ((Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato puo' chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.))
La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo ((oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis)). Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.
La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata ((da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore)).
le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.