Pronuncia 13/1956
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, promosso dal Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige con ricorso 18 febbraio 1956, in ordine a deliberazione 31 gennaio 1956 del Consiglio regionale, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 febbraio 1956 e iscritto al n. 11 del Registro dei ricorsi 1956: Udita alla pubblica udienza del 23 maggio 1956 la relazione del Giudice Mario Bracci; Uditi gli avv. Giorgio Balladore Pallieri per la ricorrente Regione e il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Respinge il ricorso 18 febbraio 1956 presentato dal Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del 3 comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 contenente norme d'attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 21 giugno 1956. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - BIAGIO PETROCELLI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
Relatore: Mario Bracci
Data deposito: Wed Jul 04 1956 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: DE NICOLA
Massime
SENT. 13/56. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - EDIFICI SEDI DI UFFICI TAVOLARI - APPARTENENZA AL DEMANIO STATALE - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - ESCLUSIONE - ART. 45, TERZO COMMA, D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - SUCCESSIONE DELLA REGIONE AI COMUNI NEI "CONTRATTI" CON LO STATO A TALI EDIFICI ATTINENTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 58 STATUTO SPEC. PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - ESCLUSIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 45, comma 3
- codice civile-Art. 822
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 58