Pronuncia 13/1956

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, promosso dal Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige con ricorso 18 febbraio 1956, in ordine a deliberazione 31 gennaio 1956 del Consiglio regionale, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 febbraio 1956 e iscritto al n. 11 del Registro dei ricorsi 1956: Udita alla pubblica udienza del 23 maggio 1956 la relazione del Giudice Mario Bracci; Uditi gli avv. Giorgio Balladore Pallieri per la ricorrente Regione e il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Respinge il ricorso 18 febbraio 1956 presentato dal Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del 3 comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 contenente norme d'attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 21 giugno 1956. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - BIAGIO PETROCELLI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Relatore: Mario Bracci

Data deposito: Wed Jul 04 1956 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE NICOLA

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Massime

SENT. 13/56. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - EDIFICI SEDI DI UFFICI TAVOLARI - APPARTENENZA AL DEMANIO STATALE - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - ESCLUSIONE - ART. 45, TERZO COMMA, D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - SUCCESSIONE DELLA REGIONE AI COMUNI NEI "CONTRATTI" CON LO STATO A TALI EDIFICI ATTINENTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 58 STATUTO SPEC. PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - ESCLUSIONE.

Gli edifici, sedi di uffici tavolari, per i quali l'art. 45, comma terzo, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (contenente Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che la Regione per la parte ad essi relativa, subentra ai comuni nei contratti fra questi e lo Stato, non rientrano fra i beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, trasferiti alla Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 58 Statuto speciale, ma sono edifici di interesse storico ed artistico che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice civile. E' pertanto infondata, in riferimento all'indicato art. 58 Stat. reg., la questione di legittimita' costituzionale dell'art.45, comma terzo, D.P.R. n. 574 del 1951 (nel quale la espressione "contratti" non va intesa in senso privatistico).

Norme citate

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 58