Articolo 822 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 13/1956Depositata il 04/07/1956
Gli edifici, sedi di uffici tavolari, per i quali l'art. 45, comma terzo, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (contenente Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che la Regione per la parte ad essi relativa, subentra ai comuni nei contratti fra questi e lo Stato, non rientrano fra i beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, trasferiti alla Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 58 Statuto speciale, ma sono edifici di interesse storico ed artistico che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice civile. E' pertanto infondata, in riferimento all'indicato art. 58 Stat. reg., la questione di legittimita' costituzionale dell'art.45, comma terzo, D.P.R. n. 574 del 1951 (nel quale la espressione "contratti" non va intesa in senso privatistico).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 45, comma 3
- codice civile-Art. 822
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 58
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.