Articolo 1137 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 52/2014Depositata il 21/03/2014
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1335 cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni per l'impugnazione sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell'atto stabilite per la notificazione degli atti giudiziari. L'ordinanza di rimessione presenta numerose e gravi lacune in ordine alla descrizione della fattispecie concreta, poiché non specifica dopo quanti giorni la raccomandata sia stata restituita al mittente, quando la parte interessata abbia tentato di ritirare la raccomandata e dopo quanto tempo il giudizio sia stato effettivamente introdotto, né chiarisce di quale tipo di delibera si tratti e quale vizio la parte ricorrente abbia fatto valere, il che è tanto più importante alla luce della giurisprudenza secondo cui l'art. 1137 cod. civ. si applica solo alle delibere annullabili e non a quelle nulle. Inoltre, il rimettente non prende in adeguata considerazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. ammette sempre la prova contraria, a condizione che il destinatario dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione. Tali carenze si traducono nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione. Infine, non è chiaro quale sia l'auspicata correzione del sistema, non comprendendosi se venga sollecitata l'emissione di una sentenza additiva che imponga, al posto della comunicazione prevista dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., la notifica a mezzo posta, ovvero una sentenza che renda più lungo il termine di trenta giorni ivi stabilito, oppure se si chieda uno spostamento della data di decorrenza del termine, svincolandola dalla comunicazione a mezzo posta.
Norme citate
- codice civile-Art. 1137
- codice civile-Art. 1334
- codice civile-Art. 1335
Parametri costituzionali
Pronuncia 49/1990Depositata il 02/02/1990
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e' connessa alla particolare difficolta' di ottenere l'assistenza di un difensore durante tale periodo, e dunque si impone ogni qual volta la possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere, a pena di decadenza, un suo diritto. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale 'ex' art. 24 Cost. - l'art. 1, L. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea del condominio. - S. nn. 40/1985, 255/2987.
Norme citate
- codice civile-Art. 1137
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.