Articolo 1946 - CODICE CIVILE
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(Fideiussione prestata da piu' persone).
Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
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