Articolo 1168 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell?art. 1168 cod. civ., in quanto questo tutelerebbe, quanto al potere di conformazione sotteso all?art. 42 Cost., il possesso più incisivamente del corrispondente diritto reale (e segnatamente della proprietà). E?evidente, infatti, l?implausibilità del presupposto interpretativo poiché deve escludersi che, in base a un provvedimento possessorio, si possano costruire o demolire immobili a prescindere dai permessi dell?autorità amministrativa, essendo il diritto vivente consolidato nel senso dell?incoercibilità e della necessità dei provvedimenti amministrativi, quale che sia la sede (petitoria o possessoria) nella quale è emanato l?ordine del giudice.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile, concernente la disciplina dell'azione di reintegrazione nel possesso "nei limiti in cui è applicabile ad atti della pubblica amministrazione", per essere la motivazione dell'ordinanza di rimessione priva dei requisiti di inequivocità e chiarezza necessari per un'adeguata valutazione della rilevanza e della fondatezza. - Sui requisiti di chiarezza ed univocità dell'ordinanza di rimessione, si veda l'ordinanza n. 68/2000. M.R.
manifesta inammissibilita', non essendo la prospettazione del rimettente volta a rimuovere un dubbio di legittimita' costituzionale ma semplicemente a contrastare un indirizzo ermeneutico non assurto a livello di "diritto vivente", della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1168, comma secondo, cod.civ. censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui non prevede l'azione di reintegrazione nel possess per i "detentori di immobili o alloggi in forza di contratti onerosi facenti capo ad attivita' alberghiere, di residence ed assimilate". L.T.
L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - e', in se', conforme sia al principio di razionalita' (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprieta' privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.
Anche ad ammettere che l'art. 1168, comma quarto, cod.civ., abbia tuttora un qualche significato normativo, esso non si presta a formare oggetto, in aggiunta all'art. 705 cod. proc. civ., di una sentenza di illegittimita' costituzionale costitutiva di un limite al potere-dovere del giudice di ordinare la reintegrazione nel possesso quando quest'ultima possa comportare un danno irreparabile per il proprietario convenuto, giacche', nei termini della norma del codice civile, il limite non potrebbe atteggiarsi se non come legittimazione del convenuto, nel caso sopra ipotizzato, a far valere un diritto al possesso nel medesimo giudizio in via di eccezione riconvenzionale, in deroga alle regole (ordinarie) di competenza e di procedura che governano i giudizi petitori: innovazione, questa, che esula dai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1168 cod.civ., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 42 Cost.).