Articolo 2935 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 192/2004Depositata il 24/06/2004
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui entrambe le disposizioni, nel disciplinare rispettivamente la decorrenza della prescrizione ? a partire ?dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere? ? ed i casi di sospensione della stessa, non danno rilevanza all?incolpevole ignoranza del titolare del diritto circa la sua esistenza quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione ovvero quale caso di sospensione della medesima. Invero, posto che il rimettente non ha concentrato il quesito sull?una o sull?altra delle questioni alternativamente proposte, le questioni stesse risultano prospettate in modo ancipite. ? Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le richiamate ordinanze n. 128/2003, n. 366 e n. 297/2002, n. 227 e n. 327/2001.
Norme citate
- codice civile-Art. 2935
- codice civile-Art. 2941
Parametri costituzionali
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