Articolo 2076 - CODICE CIVILE
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(Contratto collettivo annullabile).
Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.
La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.
La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.
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