Articolo 1275 - CODICE CIVILE
.
(Estinzione delle garanzie).
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.