Articolo 542 - CODICE CIVILE
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Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, ((...)) a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli ((...)), sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali.((223))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
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