Articolo 10 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 38/1973Depositata il 12/04/1973
Il thema decidendi, oggetto della questione di legittimita' costituzionale incidentale, e' quello delineato dall'ordinanza del giudice remittente, dovendo, invece, ritenersi escluso qualunque ampliamento dedotto dalle parti.
Norme citate
- legge-Art. 161
- codice civile-Art. 10
- codice di procedura civile-Art. 700
- legge-Art. 97
- codice civile-Art. 10
- legge-Art. 97
- legge-Art. 156
- legge-Art. 96
- legge-Art. 96
- legge-Art. 168
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
- Costituzione-Art. 21
Pronuncia 38/1973Depositata il 12/04/1973
Fra i diritti inviolabili dell'uomo, affermati, oltre che nell'art. 2, negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, rientrano quelli del proprio decoro, onore, rispettabilita', riservatezza, intimita' e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Anche la tutela del diritto all'immagine, propria e degli stretti congiunti, e' percio' riconducibile ai fini dell'art. 2 della Costituzione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
- codice civile-Art. 10
- legge-Art. 97
- legge-Art. 97
- legge-Art. 156
- codice civile-Art. 10
- legge-Art. 96
- legge-Art. 96
- legge-Art. 168
- legge-Art. 161
Parametri costituzionali
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 3
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 10
Pronuncia 122/1970Depositata il 09/07/1970
Gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (sulla protezione del diritto d'autore e diritti connessi), elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona e' legittimo o illegittimo, e quindi hanno per contenuto la disciplina sostanziale del diritto all'immagine. A sua volta l'art. 10 del codice civile, riguarda, di per se', i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Poiche' ne' negli uni ne' nell'altro c'e' riferimento alcuno a misure cautelari provvisorie, deve escludersi che essi attengano alla materia del sequestro preventivo.
Norme citate
- legge-Art. 96
- codice civile-Art. 10
- legge-Art. 97
Pronuncia 122/1970Depositata il 09/07/1970
Gli artt. 700 cod. proc. civ., 10 cod. civ., 96 e 97 della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, se correttamente interpretati, non conferiscono al giudice il potere di ordinare, in via cautelare, a tutela del diritto all'immagine, il sequestro preventivo di pubblicazioni a stampa. Nessuna delle suddette disposizioni, pertanto, viene in collisione con il divieto - posto dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione - di sequestrare preventivamente pubblicazioni a stampa che costituiscono manifestazioni di pensiero, se non nel caso di delitti per cui la legge espressamente lo autorizzi. Va quindi dichiarata non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito con l'ord. del Pretore di Roma 30 dicembre 1968, iscritta al n. 37 reg. ord. 1969, e pubblicata nella G.U. n. 78 del 26 marzo 1969.
Norme citate
- legge-Art. 96
- codice di procedura civile-Art. 700
- codice civile-Art. 10
- legge-Art. 97
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.