Articolo 541 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 168/1984Depositata il 08/06/1984
La diversita' di trattamento (esistente prima della riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151) tra figli legittimi e figli naturali in ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione (in quanto la quota spettante ai secondi era determinata in misura pari alla meta' di quella riservata ai primi), appare giustificata dall'esigenza, sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realta' sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalita', la disposizione denunciata (tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 151/75) rientra nell'ambito che il precetto costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 541 cod. civ., abrogato dell'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151). - cfr. S. nn. 79/1969, 50/1973, 82/1974.
Norme citate
- codice civile-Art. 541
- legge-Art. 177
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.