Articolo 2622 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 196/2007Depositata il 14/06/2007
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, censurati in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 117 Cost., all'art. 6 della Direttiva CEE, 9 marzo 1968, n. 151 nonché all'art. 10 del Trattato CEE. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 262, il cui art. 30 ha sostituito le norme impugnate, modificando l'assetto delle figure criminose in rapporto a diversi profili investiti dalle censure di costituzionalità, sicché si rende necessario verificare se - anche alla luce dei principi in tema di successione delle leggi penali (concernendo i giudizi principali fatti commessi sotto il vigore dell'originaria disciplina di cui all'art. 2621, numero 1, cod. civ. e, dunque, in epoca anteriore ad entrambi gli interventi novativi succedutisi nel tempo) - le questioni sollevate restino o meno rilevanti alla luce dello ius superveniens .
Norme citate
- codice civile-Art. 2621
- codice civile-Art. 2622
- decreto legislativo-Art. 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- direttiva CEE-Art. 6
- trattato cee-Art. 10
Pronuncia 70/2006Depositata il 24/02/2006
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come modificati dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, "nella parte in cui non consentono l'effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, della adeguata sanzione penale prevista dalla direttiva medesima e nella parte in cui non prevedono adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme". Il mutato quadro legislativo, infatti, incide in modo evidente sull'oggetto dei giudizi di costituzionalità, donde la necessità di una nuova valutazione sul punto da parte dei giudici rimettenti circa la rilevanza delle questioni sollevate alla luce del ius superveniens nonché dei principi in tema di successione delle leggi penali (discutendosi, nei giudizi principali, di fatti commessi sotto il vigore dell'originaria disciplina di cui all'art. 2621, numero 1, cod. civ.).
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
- codice civile-Art. 2621
- codice civile-Art. 2622 COME SOSTITUITI
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- direttiva CEE-Art.
Pronuncia 165/2004Depositata il 01/06/2004
Rinvio delle cause a nuovo ruolo nel giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione e in relazione alla direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, nella parte in cui non prevedono un «adeguato mezzo processuale» atto a consentire la definizione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme. Deve accogliersi, infatti, la richiesta di rinvio formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, in vista della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02, stante la sostanziale coincidenza fra il presente quesito di costituzionalità, attinente all'asserito contrasto delle norme impugnate con il diritto comunitario, e quello che costituisce oggetto delle predette cause.
Norme citate
- codice civile-Art. 2621
- codice civile-Art. 2622
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- direttiva CEE-Art.
Pronuncia 161/2004Depositata il 01/06/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall?art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme - le quali delineerebbero una «fattispecie a formazione progressiva», reprimendo l?una la «dichiarazione infedele», e l?altra «la dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci e creditori» - forniscono risposte repressive assai diverse tra loro, costituendo la prima un illecito contravvenzionale (art. 2621 cod. civ.) e la seconda un illecito di natura delittuosa (art. 2622 cod. civ.), a fronte dell?identità del dolo specifico - di inganno dei soci o del pubblico e di ingiusto profitto - che invece caratterizza le due figure criminose. Il rimettente, infatti, nel formulare il quesito di costituzionalità - che investe, nella sostanza, il trattamento sanzionatorio della figura contravvenzionale -, oltre a non specificare in quale direzione dovrebbe concretamente esplicarsi l'intervento correttivo della Corte, offre una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la sua rilevanza nel procedimento ?a quo?; a) omettendo di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione, anche il delitto; b) non precisando per quale ragione lo stesso ravvisi il difetto della condizione di procedibilità del delitto per mancanza di querela pur a fronte di taluni indici, forniti dallo stesso rimettente nell'ordinanza di rimessione, che lascerebbero viceversa propendere per la sua sussistenza; c) assumendo che l'eventuale remissione della querela per il delitto impedirebbe di configurare l?ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra le due norme impugnate, dopo avere viceversa affermato che la mancata proposizione della querela per il delitto lascerebbe comunque salva la possibilità di perseguire 'ex officio' come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori.
Norme citate
- codice civile-Art. 2621
- codice civile-Art. 2622 COME SOSTITUITI
- decreto legislativo-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 161/2004Depositata il 01/06/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2622 del codice civile, come sostituito dall?art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la perseguibilità a querela delle false comunicazioni sociali che hanno cagionato danno ai soci o ai creditori, allorché si tratti di fatto commesso nell?ambito di società non quotate. Il rimettente, infatti, nel formulare il presente quesito di costituzionalità, offre una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la sua rilevanza nel procedimento ?a quo?: a) omettendo di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione di cui all'art. 2621 cod. civ., anche il delitto di cui alla norma impugnata; b) non precisando per quale ragione lo stesso ravvisi il difetto della condizione di procedibilità del delitto per mancanza di querela pur a fronte di taluni indici, forniti dallo stesso rimettente nell'ordinanza di rimessione, che lascerebbero viceversa propendere per la sua sussistenza; c) assumendo che l'eventuale remissione della querela per il delitto impedirebbe di configurare l?ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra le due norme impugnate, dopo avere viceversa affermato che la mancata proposizione della querela per il delitto lascerebbe comunque salva la possibilità di perseguire ?ex officio? come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori.
Norme citate
- codice civile-Art. 2622 COME SOSTITUITO
- decreto legislativo-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 369/2002Depositata il 18/07/2002
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui, richiamando l'art. 2621 del codice civile, non richiede, per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta, un nesso causale tra le false comunicazione sociali ed il successivo fallimento della società. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono sopravvenute modifiche normative che investono sia la norma incriminatrice censurata sia quella da essa richiamata, sicché si rende necessario il riesame della rilevanza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4
- codice civile-Art. 2621
- regio decreto-Art. 223, comma 2
- codice civile-Art. 2622
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.