Articolo 2503 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 47/1995Depositata il 20/02/1995
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 2503 cod. civ., in forza della quale, in seguito alla fusione per incorporazione (fusione eterogenea) di una societa' di persone in una societa' di capitali, l'opposizione dei creditori alla fusione, necessaria, secondo la giurisprudenza della Cassazione, per impedire la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, deve essere proposta entro tre mesi dalla iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, ha carattere pregiudiziale, e va quindi riconosciuta rilevante, non solo ai fini della decisione di giudizi vertenti sull'opposizione (ancorche' tardiva), ma anche di giudizi che - come nel caso - abbiano ad oggetto la estensione del fallimento della societa' di capitali ai soci illimitatamente responsabili della societa' di persone incorporata. Deve pertanto respingersi la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura di Stato. red.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2503
Parametri costituzionali
Pronuncia 47/1995Depositata il 20/02/1995
Pur nella innegabile diversita' complessiva dell'istituto della trasformazione di una societa' di persone in una societa' avente personalita' giuridica, rispetto a quello della fusione per incorporazione di una societa' di persone in una societa' di capitali, e' identico, in entrambe le ipotesi, ed esige percio' identica tutela, l'interesse del creditore a continuare a fare affidamento sulla responsabilita' patrimoniale (ancorche' sussidiaria) del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse. Non si giustifica quindi che mentre, nel caso della trasformazione la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori puo' essere impedita dai creditori, che non vi abbiano dato il loro consenso, negando espressamente la loro adesione alla trasformazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, per raccomandata, a ciascuno di essi, nel caso della fusione per incorporazione, invece, la liberazione dei soci illimitatamente responsabili consegua, a norma dell'art. 2503 cod. civ., secondo la interpretazione della Cassazione, come effetto indiretto, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese, cosicche' il creditore che intenda conservare la garanzia rappresentata dal patrimonio del socio illimitatamente responsabile, e' gravato dall'onere - non compensato dal piu' ampio termine previsto - di dover procedere a periodici accessi per consultare il registro delle imprese, laddove, nel caso della trasformazione, puo' limitarsi ad attendere la comunicazione personale. L'art. 2503 cod. civ. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. - restando assorbito l'esame della anche prospettata violazione dell'art. 24 Cost. - nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione. red.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2503
Parametri costituzionali
Pronuncia 47/1995Depositata il 20/02/1995
Anche nel testo sostituito dall'art. 10, d.lgs. 16 gennaio 1992, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) l'art. 2503 cod. civ. non e' suscettibile di interpretazione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza sulla disposizione originaria, secondo la quale, in seguito alla fusione per incorporazione di una societa' di persone in una societa' di capitali, permane il condizionamento della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della delibera o (solo in cio' risultando innovato il contenuto della norma) dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che sia prevista alcuna comunicazione personale ai creditori al fine di acquisire il loro consenso espresso o presunto alla liberazione medesima. Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della sostanzialmente identica disposizione dell'art. 2503 cod. civ. nel suo testo originario, anche nel testo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, l'art. 2503 cod. civ. va dichiarato illegittimo, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione. - V. massima precedente. red.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2503
- decreto legislativo-Art. 10
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Pronuncia 409/1992Depositata il 29/10/1992
Difetta di motivazione in punto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 2503 e 2504 cod.civ. (nel regime anteriore al decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22, che ne ha novellato il testo) nella parte in cui prevedono che il termine di tre mesi entro il quale il creditore puo' proporre opposizione alla fusione di una societa' di persone in una societa' di capitali, decorra dalla iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese e non gia' dall'effettiva conoscenza delle stesse. L'incidente e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio vertente sulla richiesta di estensione del gia' dichiarato fallimento di una societa' a r.l. ad una societa' in nome collettivo - incorporata per fusione in quella - ed ai soci della stessa, convenuti in quanto illimitatamente responsabili, e pertanto il giudice 'a quo', per una adeguata valutazione della rilevanza, essendo pacifico che i suddetti soci si erano opposti, ancorche' tardivamente, alla fusione, avrebbe dovuto anzitutto stabilire - cio' che nell'ordinanza di rinvio non risulta abbia fatto - se l'opposizione fosse stata giudiziale o stragiudiziale e quindi considerare, nella prima ipotesi, che solo il (diverso) giudice chiamato ad applicare la norma inpugnata avrebbe potuto sollevare la questione, e, nella seconda, quanto meno esprimere - tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina al riguardo - una opzione e una motivazione - nel provvedimento di rimessione assolutamente carenti - circa l'idoneita' di una opposizione stragiudiziale ad inficiare l'atto di fusione e quindi ad incidere - impedendo l'effetto liberatorio derivante, in tesi, dalla fusione - sulla richiesta estensione della dichiarazione di fallimento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 2503 e 2504 cod.civ., in parte 'qua'.)
Norme citate
- codice civile-Art. 2503
- codice civile-Art. 2504
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.