Articolo 959 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 45/1959Depositata il 15/07/1959
Nel sistema della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, i beni da assoggettare allo scorporo non vengono presi in considerazione nella loro consistenza obbiettiva, ma come fonti di produzione di reddito per chi ne e' l'effettivo titolare. Nel caso di fondi concessi in enfiteusi, il reddito non puo' essere imputato al proprietario, che non lo percepisce, ma va calcolato nel determinare la consistenza patrimoniale terriera dell'enfiteuta. Percio' l'espropriazione di un fondo enfiteutico, ai fini della riforma fondiaria, puo' aver luogo nei soli confronti dell'enfiteuta: il diritto del proprietario si trasferisce a ogni effetto sull'indennita'.
Norme citate
- legge-Art.
- codice civile-Art. 960
- codice civile-Art. 959
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