Articolo 1759 - CODICE CIVILE
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(Responsabilita' del mediatore).
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
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