Articolo 964 - CODICE CIVILE
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(Imposte e altri pesi).
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.
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