Articolo 2745 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 344/2002Depositata il 12/07/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il privilegio speciale sugli immobili a favore dell'erario per il mancato pagamento dell'imposta da parte dell'erede operi quando abbia avuto formale pubblicità e l'acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di conoscerlo, ipotizzando l'inserimento nel predetto art. 41 "di una norma che imponga all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione del privilegio presso l'Ufficio dei registri immobiliari". Infatti a prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta pronuncia additiva non si pone quale soluzione costituzionalmente necessitata, giacché, al riguardo, è comunque prospettabile una pluralità di soluzioni la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore. - Sulla discrezionalità del legislatore in caso di pluralità di soluzioni v. sentenza citata n. 291/2001.
Norme citate
- codice civile-Art. 2762
- codice civile-Art. 2745
- decreto legislativo-Art. 41
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.