Articolo 5 - CODICE CIVILE
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(Atti di disposizione del proprio corpo).
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
(3a) (15a) (15b) (56a) (64a) (142a) (150a) (174a) (256a) (265a) (203a) (221a) (231a) (245) ((289a))
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