Articolo 2195 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 253/1986Depositata il 28/11/1986
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - per asserito contrasto con gli artt. 3, 35 e 53 Cost. - degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , 4, n. 1, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod.civ., nella parte in cui non escludono dall'ILOR i redditi dell'agente di assicurazione, del procacciatore di affari e dell'agente di commercio che operino senza organizzazione d'impresa, in quanto giuridicamente definiti "di impresa" nonostante la loro sostanziale assimilabilita' ai redditi di lavoro autonomo. Ed infatti - come la Corte ha gia' piu' volte sottolineato nel dichiarare inammissibili questioni pressocche' identiche - impugnative siffatte non raggiungono il livello della questione di costituzionalita' "per la semplice ragione che trattasi di problema interpretativo", essendo in facolta' dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo; e perche', la Corte "non e' abilitata ad introdurre in materia nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria". - S. n. 87/1986; O. n. 161/1986.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 28
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 49
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 51
- legge-Art. 4 N.1
- codice civile-Art. 2195
Parametri costituzionali
Pronuncia 87/1986Depositata il 14/04/1986
Secondo un principio gia' affermato, la Corte non e' abilitata ad introdurre nella materia dell'imposta locale sui redditi - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria. Peraltro, in presenza di "attivita' ausiliarie" come quella dei rappresentanti di commercio senza deposito, degli agenti di commercio, degli artigiani, dei procacciatori d'affari in campo assicurativo, si rende ancor piu' necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale sui redditi, verificare preliminarmente se ricorrano o meno i requisiti minimi perche' si possa realmente parlare d'impresa, e non invece, di lavoro autonomo, onde evitare che la capacita' contributiva correlata all'ILOR, sia presunta, nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale, problema questo di natura interpretativa riservato agli stessi giudici rimettenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, impugnati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto non prevedono l'esonero dall'ILOR per talune specie di redditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d'impresa, ma appartenenti in realta' all'area del lavoro autonomo). - S. n. 42/1980, 314/1983 e O. n. 263/1985.
Norme citate
- codice civile-Art. 2195
- legge-Art. 4 N.1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 28
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 51
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.