Articolo 2096 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 541/2000Depositata il 04/12/2000
La specialita' del rapporto di lavoro in prova si proietta sulla disciplina del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova e lo distingue rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenziamento. La suddetta diversita' tra rapporto di lavoro in prova e definitivo rende evidente sia l'assenza di qualsiasi violazione del principio di eguaglianza sia l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 Cost. poiche' i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto. Altresi' infondate sono le censure riferite agli artt. 24 e 38 Cost. in quanto, da un lato, anche il lavoratore in prova ingiustamente licenziato puo' impugnare in sede giurisdizionale il licenziamento e, dall'altro lato, il patto di prova non e' di per se' incompatibile con la assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2096 cod. civ. impugnati, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e percio' escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta. - V. sentenze nn. 204/1976, 189/1980 e 172/1996 sulla diversita' strutturale del rapporto di lavoro in prova rispetto al rapporto definitivo. - V. sentenza n. 390/1999 e ordinanza n. 254/1997 ove e' stato affermato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mentenimento del posto di lavoro. - V. sentenza n. 255/1989 ove e' stata riconosciuta la compatibilita' del patto di prova con l'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, a condizione che la prova tenga conto delle minorate capacita' lavorative dell'interessato. L.T.
Norme citate
- codice civile-Art. 2096
- legge-Art. 10
Pronuncia 67/1981Depositata il 15/04/1981
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 189/1980.
Norme citate
- codice civile-Art. 2096, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 189/1980Depositata il 22/12/1980
Il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gia` formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantita` e qualita`, a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari giustificazione. Pertanto, le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso, l'indennita` di anzianita`, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art.3, comma primo, Cost. E' percio' illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 2096, comma terzo, c.c. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennita` di anzianita`, di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. SS. nn. 204/1976, 66/1963, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976.
Norme citate
- codice civile-Art. 2120
- codice civile-Art. 2096, comma 3
- codice civile-Art. 2121
Parametri costituzionali
Pronuncia 189/1980Depositata il 22/12/1980
Va riconosciuta la sindacabilita` del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilita` dell'atto nel quale si esprime tutte le volte che il lavoratore (in assenza di una motivazione o anche in presenza di una motivazione apparente) lo provi illecitamente motivato. Cosi` interpretate, le disposizioni di cui agli artt. 2096, comma terzo, c.c. e 10, l. 15 luglio 1966, n.604, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono il recesso immotivato del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova, non contrastano con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, 25 e 41, comma secondo, Cost.. Infatti appaiono non equiparabili le situazioni del lavoratore in prova e del lavoratore assunto a tempo indeterminato (e non giova richiamare le norme sul pubblico impiego dato che l'assunzione avviene a mezzo di concorso); l'art. 4 Cost. non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro; ne` l'art. 35 Cost. impone l'applicazione indiscriminata del principio della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti; la liberta` e dignita` del lavoratore, ex art. 41, comma secondo, Cost., e` garantita dalla riconosciuta possibilita` di impugnazione del licenziamento effettivamente fondato su motivi illeciti; infine l'inversione dell'onere della prova sul lavoratore risponde ad un criterio generale ogni qualvolta questi assume la nullita` del licenziamento determinato da motivi politici, religiosi e sindacali. - cfr. SS. nn. 174/1972, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976
Norme citate
- legge-Art. 10
- codice civile-Art. 2096, comma 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.