Articolo 818 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 25/1961Depositata il 17/05/1961
La legge 21 ottobre 1950, n. 841, dichiarando che soggetta ad espropriazione e' la proprieta' terriera privata, nulla dice circa l'inclusione delle pertinenze tra i beni espropriabili. Cio' pero' non vuol dire che le pertinenze siano state escluse dall'espropriazione, ma sta a significare che la legge predetta ha accolto il concetto che delle pertinenze da' il Codice civile agli artt. 817 e 818, dimostrando cosi' di voler seguire e applicare le regole generali. Pertanto in conformita' a tale concetto possono ritenersi pertinenze dei fondi espropriati gli impianti necessari per assicurare la difesa dei terreni dalle acque e per tutelare le opere di bonifiche, ma non gia' gli impianti ferroviari, gli opifici industriali, un palazzo sede di uffici sito nel centro della citta'.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- codice civile-Art. 817
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- codice civile-Art. 818
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.