Articolo 124 - CODICE CIVILE
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(Vincolo di precedente matrimonio).
Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
((258))
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