Articolo 600 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 199/2002Depositata il 16/05/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione giurisprudenziale cui aderisce il rimettente - fa decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione costituita con disposizione testamentaria, dall'apertura della successione anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza, ritenendosi, perciò, violati i diritti della personalità del 'de cuius' e dell'ente da questi istituito nonché il principio di ragionevolezza e, quindi, gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Diversamente da quanto opina il rimettente, la questione si fonda, infatti, su un orientamento giurisprudenziale non consolidato e su condizioni che non trovano supporto nel caso di specie, sicché la motivazione sulla rilevanza appare nel complesso contraddittoria e comunque insufficiente.
Norme citate
- codice civile-Art. 600
Parametri costituzionali
Pronuncia 299/1987Depositata il 30/09/1987
Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell'incidente di costituzionalita` e non limitarsi ad affermarne la sussistenza, non rientrando nei compiti della Corte costituzionale procedere al relativo esame. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., e relativa all'art. 600 cod. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di ente non riconosciuto in ipotesi di ritardo nella presentazione dell'istanza di riconoscimento dovuto ad errore scusabile).
Norme citate
- codice civile-Art. 600
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