Articolo 1456 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 448/1998Depositata il 28/12/1998
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato nella parte in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone, trascorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata la gravita' dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., giacche' il sistema non attribuisce una ingiustificata posizione di vantaggio al locatore, ma consente al conduttore (art. 55 della stessa legge n. 392 del 1978) di adempiere la propria obbligazione all'udienza di convalida o nel termine assegnato dal giudice anche quando in ragione del ritardo sia stata chiesta, con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione, e cio' in deroga all'art. 1453, terzo comma, cod. civ.. Ne' sussiste la denunciata disparita' di trattamento in relazione alle locazioni non abitative - alle quali non si applica la predeterminazione normativa della gravita' dell'inadempimento, pur essendo anche per esse possibile, secondo il rimettente, sanare la morosita' in giudizio - giacche', se pure si ritenga che la facolta' del conduttore di sanare la mora in giudizio non si riferisca esclusivamente alle locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, ai fini della verifica del rispetto del principio di eguaglianza la comparazione non puo' essere effettuata prendendo in considerazione solo uno degli elementi che differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da quelle delle locazioni ad uso diverso, tanto piu' che solo per queste ultime la valutazione della gravita' dell'inadempimento in base alla disciplina comune dei contratti puo' essere rimessa all'autonomia delle parti, con la possibilita' quindi di stabilire clausole risolutive espresse con termini piu' gravosi per il conduttore di quelli delineati dalla legge n. 392 del 1978. red.: S. Evangelista
Norme citate
- codice civile-Art. 1453, comma 3
- codice civile-Art. 1455
- legge-Art. 55
- codice civile-Art. 1456
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.