Articolo 2086 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 103/1989Depositata il 09/03/1989
In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, e' circondata, per la tutela della dignita' umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonche' da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parita' di trattamento, la cui concreta osservanza e', poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parita' di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.
Norme citate
- codice civile-Art. 2087
- codice civile-Art. 2095
- codice civile-Art. 2103
- codice civile-Art. 2099
- codice civile-Art. 2086
Parametri costituzionali
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