Articolo 2230 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 163/1971Depositata il 06/07/1971
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile) proposta in riferimento all'art. 23 Cost. E cio' perche' l'assistenza del difensore e' fondata sull'esigenza inderogabile nel procedimento giudiziario della collaborazione del difensore quale organo capace di prospettare tecnicamente ragioni di fatto e giuridiche; il che non e' nella possibilita' della parte. Il compenso e' un elemento del contratto privatistico di prestazione d'opera intellettuale corrente fra l'interessato ed il legale, disciplinato dagli artt. 2230 e segg. del codice civile. E poiche' l'opera del difensore e' svolta nell'interesse della parte, l'obbligo del pagamento degli onorari rimane estraneo al precetto costituzionale avente per oggetto quelle prestazioni, che vengono imposte da enti pubblici o privati per finalita' di preminente interesse generale.
Norme citate
- codice civile-Art. 2230
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.