Articolo 164 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 188/1970Depositata il 16/12/1970
L'art. 164 del codice civile, ponendo un divieto assoluto, nei confronti dei terzi, di provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali, nonostante che da queste abbiano risentito un danno, pone una deroga al principio generale sancito dall'art. 1414 c.c.. Si tratta di una limitazione che non incide sul diritto sostanziale dei terzi, bensi' sul regime probatorio nel processo instaurato per la tutela di quelle situazioni sostanziali: conseguentemente e' legittimo il raffronto tra l'art. 164 c.c. e l'art. 24 della Costituzione, il quale si riferisce ai diritti processuali in senso stretto ed a tutti i modi di tutela giurisdizionale dei diritti.
Norme citate
- codice civile-Art. 164, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1970Depositata il 16/12/1970
La limitazione posta dall'art. 164 del codice civile alla prova da parte dei terzi in ordine alla simulazione delle convenzioni matrimoniali che siano lesive del diritto di credito vantato dal terzo nei confronti di una delle parti della convenzione, determina che a cotesto diritto non e' accordata tutela giurisdizionale: risulta cosi' violato l'art. 24 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 164, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1970Depositata il 16/12/1970
La diversita' di disciplina posta rispettivamente dall'art. 164 e 1414 del codice civile in tema di prova della simulazione non trova razionale giustificazione. In entrambi i casi, infatti, - simulazione di convenzioni matrimoniali e simulazioni di contratti in genere - il pregiudizio deriva da atti di autonomia privata ed appare astrattamente meritevole di tutela l'interesse all'accertamento della realta' dei rispettivi rapporti contrattuali. Ne' puo' essere invocato, a sostegno della legittimita' costituzionale dell'art. 164 c.c., il principio della necessita' di garantire la stabilita' economica della famiglia: infatti cotesto principio e' riferibile alla intangibilita' dei beni destinati effettivamente a sostenere gli oneri del matrimonio e non di quelli che solo fittiziamente abbiano una tale destinazione.
Norme citate
- codice civile-Art. 164, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1970Depositata il 16/12/1970
E' illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 164, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Norme citate
- codice civile-Art. 164, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.