Articolo 1577 - CODICE CIVILE
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(Necessita' di riparazioni).
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
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