Articolo 260 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 121/1974Depositata il 08/05/1974
Non e' fondata - in riferimento all'art. 30 Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260 del codice civile, nella parte in cui tale norma attribuisce l'esercizio della patria potesta' "soltanto al genitore che ha riconosciuto il figlio minore". Invero, per quanto attiene al genitore del figlio adulterino, l'affermata estensione nei suoi confronti dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, non puo' anche implicare attribuzione della patria potesta': la quale, rispetto all'obbligo anzidetto, e' logicamente autonoma, onde ne' da esso e' necessariamente presupposta ne' con esso necessariamente coincide.
Norme citate
- codice civile-Art. 260
Parametri costituzionali
Pronuncia 71/1966Depositata il 21/06/1966
La norma dell'art. 260, comma secondo, del Codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, stabilito dall'art. 29 della Costituzione: dal momento, infatti, che i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno una famiglia legittima, tale norma costituzionale non e' applicabile in siffatta ipotesi.
Norme citate
- codice civile-Art. 260, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 71/1966Depositata il 21/06/1966
La norma dell'art. 260, secondo comma, del Cod. civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 3 della Costituzione poiche' la statuizione adottata dal legislatore non appare arbitraria. Infatti, considerato pericoloso per i figli l'esercizio collegiale della patria potesta' laddove non esiste neanche l'unita' familiare, non si poteva che attribuirlo ad uno dei genitori, salvo a sostituirlo con l'altro o comunque a prevedere l'intervento del giudice "se l'interesse del figlio lo esige" (art. 260, comma terzo).
Norme citate
- codice civile-Art. 260, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 71/1966Depositata il 21/06/1966
Le norme dell'art. 260, secondo comma, del codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 30 della Costituzione (peraltro non richiamato nell'ordinanza di rinvio): il diritto-dovere dei genitori naturali di mantenere, educare e istruire i figli non significa che, sempre, esso debba esercitarsi da entrambi e che, in caso di dissenso, debba intervenire il giudice.
Norme citate
- codice civile-Art. 260, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.